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Origine non preferenziale delle merci USA: la Commissione UE chiarisce le nuove regole con un documento Q&A

27/07/26

La Commissione europea ha pubblicato un documento di Domande e Risposte (Q&A), successivamente reso disponibile anche in una traduzione italiana di cortesia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'obiettivo di supportare gli operatori nell'applicazione delle nuove disposizioni relative all'origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti.

Il documento fornisce importanti chiarimenti sulle modifiche introdotte agli articoli 57, 58, 59 e al nuovo articolo 59 bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché sull'utilizzo dei certificati di origine elettronici attraverso il sistema ELAN e sulle misure transitorie previste fino alla piena operatività del sistema.


Nuovi obblighi per le importazioni dagli Stati Uniti

Le novità assumono particolare rilievo per le merci di origine statunitense interessate dai dazi e dai contingenti previsti dal Regolamento (UE) 2026/1455.

Per poter beneficiare del corretto trattamento doganale, gli importatori dovranno dimostrare non soltanto l'origine non preferenziale delle merci, ma anche il rispetto delle condizioni relative al trasporto diretto dagli Stati Uniti all'Unione Europea oppure, nel caso di transito attraverso Paesi terzi, la non alterazione delle merci durante il percorso.

L'obiettivo delle nuove disposizioni è rafforzare i controlli da parte delle autorità doganali e garantire una corretta applicazione della normativa in materia di origine.


Come dimostrare l'origine non preferenziale

Uno degli aspetti più importanti chiariti dalla Commissione riguarda la documentazione necessaria per provare l'origine delle merci.

Non è infatti previsto un certificato standard o un modello obbligatorio. Continua ad applicarsi il principio della libera prova, secondo cui possono essere utilizzati diversi documenti, purché idonei a dimostrare in modo attendibile che il prodotto sia stato interamente ottenuto negli Stati Uniti oppure che vi abbia subito l'ultima trasformazione sostanziale prevista dal Codice Doganale dell'Unione.

La Commissione precisa inoltre che indicazioni come "Made in USA", semplici dichiarazioni riportate in fattura o certificati di origine rilasciati da soggetti terzi, se considerati singolarmente, non costituiscono prove sufficienti.

L'onere della prova ricade sull'importatore europeo, che dovrà quindi acquisire preventivamente tutta la documentazione necessaria dai propri fornitori ed esportatori statunitensi.

Trasporto diretto e merci in transito

Le nuove disposizioni richiedono anche di dimostrare che le merci siano state trasportate direttamente dagli Stati Uniti all'Unione Europea.

Qualora il trasporto preveda il passaggio attraverso un Paese terzo, le merci dovranno rimanere sotto vigilanza doganale e non potranno essere oggetto di lavorazioni o trasformazioni, fatta eccezione per le operazioni strettamente necessarie alla loro conservazione o per l'apposizione di sigilli, marchi o etichette.

La prova del trasporto diretto o della non alterazione potrà essere fornita mediante documenti di trasporto, polizze di carico, lettere di vettura, contratti di vendita e trasporto, packing list e ogni altra documentazione ritenuta pertinente.

Tutta la documentazione dovrà essere disponibile al momento della presentazione della dichiarazione doganale ed esibita in caso di controlli da parte delle autorità.


Compilazione della dichiarazione doganale

Per beneficiare del corretto trattamento tariffario sarà inoltre necessario compilare correttamente la dichiarazione doganale.

In particolare, dovrà essere indicato il codice di preferenza 300, oppure il codice 320 nel caso di utilizzo di contingenti tariffari, insieme al codice documento U190, che identifica la prova di origine prevista dal Regolamento (UE) 2026/1455.

Le autorità doganali potranno verificare la correttezza delle dichiarazioni e richiedere tutta la documentazione di supporto relativa sia all'origine non preferenziale sia al trasporto delle merci.


Merci già presenti nell'Unione Europea

Le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle merci entrate nel territorio doganale dell'Unione Europea prima del 1° luglio 2026, purché siano rimaste sotto vigilanza doganale, ad esempio in deposito temporaneo o in altro regime sospensivo, e vengano successivamente immesse in libera pratica nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Attenzione alla documentazione

Alla luce dei chiarimenti pubblicati dalla Commissione europea, le aziende che importano merci dagli Stati Uniti dovrebbero verificare con particolare attenzione la completezza della documentazione relativa sia all'origine non preferenziale sia al trasporto delle merci.

Un confronto preventivo con fornitori, esportatori e spedizionieri statunitensi consentirà di predisporre tutta la documentazione necessaria prima dell'espletamento delle formalità doganali, riducendo il rischio di contestazioni o ritardi nelle operazioni di importazione.


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