Imballaggi, cambia il quadro europeo: dal 12 agosto si applica il nuovo PPWR
Il Regolamento europeo 2025/40 introduce nuove regole per gli imballaggi immessi sul mercato UE. Tra le novità più immediate, la dichiarazione UE di conformità. Per gli importatori cresce l'attenzione sulla documentazione da predisporre prima dell'arrivo delle merci in dogana.
Dal 12 agosto 2026 il settore degli imballaggi entra in una nuova fase. Trova infatti applicazione, in via generale, il Regolamento (UE) 2025/40, meglio conosciuto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, con cui l'Unione europea ridisegna progressivamente le regole applicabili agli imballaggi e ai relativi rifiuti.
Il nuovo quadro normativo coinvolge tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo, indipendentemente dal materiale utilizzato o dal settore di destinazione. Un perimetro molto ampio, che comprende sia gli imballaggi vuoti sia quelli contenenti merci e, soprattutto, anche gli imballaggi dei prodotti importati da Paesi extra-UE.
L'obiettivo europeo è quello di intervenire sull'intero ciclo di vita dell'imballaggio: ridurre la produzione di rifiuti, limitare peso e volume non necessari, aumentare la riciclabilità, favorire il riutilizzo e incrementare progressivamente l'impiego di materiali riciclati.
Non si tratta, però, di una rivoluzione concentrata in un'unica data. Il PPWR prevede infatti un'applicazione graduale di molti dei nuovi requisiti. La nuova etichettatura armonizzata, ad esempio, non diventerà obbligatoria prima del 2028, mentre per diversi criteri relativi a riciclabilità, minimizzazione e contenuto minimo di materiale riciclato bisognerà attendere, in linea generale, il 2030 e le successive scadenze previste dagli atti europei di attuazione.
La conformità degli imballaggi entra nella documentazione da presidiare
Tra gli aspetti che assumono rilevanza immediata c'è la dichiarazione UE di conformità degli imballaggi, prevista dall'articolo 39 e dall'Allegato VIII del Regolamento.
Prima dell'immissione sul mercato, il fabbricante deve effettuare la valutazione di conformità dell'imballaggio, predisporre la documentazione tecnica prevista dall'Allegato VII e redigere la relativa dichiarazione UE di conformità.
L'imballaggio deve inoltre poter essere identificato attraverso un riferimento di tipo, lotto, serie o equivalente e devono essere disponibili le informazioni relative agli operatori economici coinvolti.
La dichiarazione non equivale a una marcatura CE e non deve necessariamente accompagnare in automatico ogni dichiarazione doganale. Deve però esistere prima dell'immissione dell'imballaggio sul mercato ed essere prontamente disponibile qualora venga richiesta dalle autorità competenti.
Ed è proprio questo aspetto ad assumere particolare importanza nelle operazioni con Paesi terzi.
Cosa cambia per chi importa merci nell'Unione europea
Per le merci provenienti da Paesi extra-UE, l'immissione in libera pratica rappresenta normalmente il momento rilevante ai fini dell'applicazione del PPWR.
La gestione dell'imballaggio diventa quindi un elemento da considerare già nella fase precedente alla spedizione. Per gli importatori significa conoscere con precisione quali tipologie di imballaggio vengono utilizzate – da quello di vendita agli imballaggi multipli e di trasporto – e individuare correttamente il soggetto che riveste il ruolo di fabbricante ai sensi del PPWR.
Diventa inoltre importante ottenere dal fornitore, prima della partenza della merce, la dichiarazione UE di conformità e verificare che la documentazione permetta di identificare senza ambiguità gli imballaggi ai quali si riferisce.
Una verifica preventiva può assumere un ruolo significativo anche dal punto di vista doganale. In caso di controllo, infatti, l'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta può determinare richieste di integrazione da parte delle autorità e la temporanea sospensione dello svincolo della merce in attesa delle necessarie verifiche.
Per questo motivo, soprattutto nelle importazioni da Paesi terzi, può essere utile condividere preventivamente la documentazione disponibile con il proprio rappresentante doganale, anziché affrontare eventuali criticità soltanto al momento dell'arrivo della spedizione.
Un obbligo che prosegue anche dopo l'importazione
Il PPWR interviene anche sulla conservazione della documentazione. L'importatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità per cinque anni per gli imballaggi monouso e per dieci anni per quelli riutilizzabili, assicurandosi inoltre che la relativa documentazione tecnica possa essere resa disponibile alle autorità su richiesta.
Particolare attenzione dovrebbe essere riservata anche alle modifiche apportate nel tempo agli imballaggi. Cambiamenti nei materiali, nella struttura o nel processo produttivo potrebbero infatti incidere sulla documentazione originariamente predisposta. Nei rapporti commerciali con i fornitori diventa quindi sempre più importante prevedere un flusso informativo che consenta all'importatore di essere aggiornato su eventuali variazioni.
Per quanto riguarda invece gli imballaggi già prodotti prima del 12 agosto 2026, il Regolamento non comporta automaticamente la loro distruzione, sostituzione o rietichettatura. Resta però necessario verificarne la conformità e, nei casi consentiti, integrare le informazioni mancanti attraverso la documentazione accompagnatoria.
Imballaggi alimentari, dal 12 agosto attenzione anche ai PFAS
Un capitolo specifico riguarda gli imballaggi destinati al contatto con alimenti.
A partire dal 12 agosto trovano infatti applicazione determinati limiti alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, i cosiddetti PFAS, negli imballaggi alimentari.
In questo ambito il PPWR deve essere letto insieme alla disciplina europea e nazionale sui MOCA – Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti e agli obblighi specifici previsti per i diversi materiali. Un coordinamento normativo che rende particolarmente importante valutare caso per caso le caratteristiche dell'imballaggio e del prodotto cui è destinato.
Una transizione appena iniziata
Il 12 agosto 2026 non rappresenta quindi il punto di arrivo del PPWR, ma l'inizio di una trasformazione che accompagnerà le imprese europee nei prossimi anni.
Molti degli obiettivi più ambiziosi del Regolamento diventeranno operativi progressivamente, ma per chi produce, utilizza o importa imballaggi la gestione della conformità e della relativa documentazione è già un tema da presidiare.
Per gli operatori coinvolti nelle importazioni, in particolare, anticipare le verifiche rispetto all'arrivo delle merci può contribuire a evitare che una questione apparentemente legata al solo packaging si trasformi in una criticità durante lo svincolo doganale.
Per gli aspetti relativi alla responsabilità estesa del produttore, alle iscrizioni, alla contribuzione ambientale, all'etichettatura ambientale e alla gestione dei rifiuti di imballaggio è consigliabile fare riferimento a consorzi o professionisti specializzati.
Per approfondimenti specifici sugli imballaggi destinati al contatto con alimenti e sul coordinamento tra PPWR e disciplina MOCA, è invece possibile contattare il team di consulenti Ormesani all'indirizzo consulting@ormesani.it






